Il consulente tecnico d'ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il termine "perizia" viene adoperato comunemente anche in ambito civile come sinonimo di "consulenza". La perizia redatta in sede penale può assumere un valore profondamente diverso, non come "parere", ma come "prova". In ambito civile l'accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell'esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un'integrazione al compito del giudice che agisce come decisore ultimo.
La consulenza tecnica di parte, brevemente detta c.t.p., è un tipo di consulenza che viene richiesta ad un tecnico, in seno ad un iter processuale e che dovrebbe essere sempre svolta da tecnici esperti, per il settore di interesse. Il consulente della parte, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. La consulenza tecnica di parte, viene resa, con la finalità di contribuire a sostenere quanto dichiarato nella tesi dei propri assistiti, sempre e comunque in accordo con l'attività e le disposizioni, che il legale, titolare della causa, avrà precedentemente indicato. Il consulente tecnico di parte, nel condurre la propria attività, deve garantire al proprio cliente, che quanto peritato dal c.t.u., sia veramente rispondente alla realtà dei fatti. Inoltre, con osservazioni mirate ed eventuali critiche al risultato raggiunto dallo stesso, contribuire a tutelare al massimo, gli interessi dell'assistito.
Elaborato composti da un testo articolato, con parti numeriche, nonché grafici ed immagini, redatti al fine di rappresentare una completa ed esaustiva descrizione del bene stimato e valutarne, di conseguenza, la sua natura economica-commerciale. Nella perizia di stima sono riportate tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e il criterio di stima utilizzato.
Le tabelle millesimali, ai sensi della legge italiana, rappresentano le quote di proprietà nel condominio, espresso come rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell'intero edificio, fatto uguale a 1.000.
Le tabelle sono un allegato del regolamento condominiale e sono lo strumento attuativo di maggior riferimento. Con esse sono ripartite le spese ordinarie e straordinarie e le maggioranze assembleari. Le Tabelle Millesimali devono essere redatte da un tecnico abilitato il quale, oltre ad avere le opportune competenze in materia, svolge una serie di operazioni sul campo, sopralluoghi e rilievi geometri di tutte le unità immobiliari, che d’ufficio quali l’ elaborazione tecnica comprensiva della redazione delle tabelle vere e proprie e un elaborato descrittivo cosiddetto Relazione qualitativa e quantitativa del condominio.
La metodologia per la redazione, ad esempio delle Tabelle Millesimali Generali (che esprimono le quote sulla proprietà comune) sono stabilite dalla superficie reale o volume delle varie unità immobiliari (appartamenti, negozi, sottotetti, ecc.) adattate con particolari coefficienti, questi coefficienti tengono conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche di tutti i vani, calcolando così la superficie virtuale o volume virtuale.