Ingegneria Strutturale

Serie di elaborati necessari alla realizzazione delle opere strutturali normativamente identificati nella "Denuncia Opere Strutturali/Deposito Sismico". Tali documenti descrivono in maniera univoca le attività da compiersi relativamente alle strutture portanti del manufatto, sia in regime provvisionale che definitivo.
  • incastellature in acciaio
  • strutture per la logistica realizzate in carpenteria metallica a profili sottili (magazzini automatici, soppalchi, scaffalature, ecc.)
  • piping
  • vasche in cemento armato
  • fondazioni profonde: palificate
  • opere provvisionali: paratie
  • platee
  • plinti e travi rovesce

Insieme di attività svolte per monitorare e garantire la corretta realizzazione delle opere strutturali previste.
Tra i principali compiti del direttore dei lavori vi è:

  • La direzione di una o più persone nell'esecuzione di specifiche opere strutturali nei diversi materiali;
  • La verifica della corretta esecuzione dei lavori (verifica delle armature prima dei getti, controlli sui materiali in corso d'opera, controlli di accettazione in cantiere, ecc.);
  • La stesura dei verbali di riunione, della dichiarazione di struttura ultimata;
  • L'assistenza al collaudo.

Ultimo livello di progettazione di tutte o alcune parti delle strutture in cui queste vengono descritte in ogni dettaglio (geometria, materiali, prestazioni). Gli elaborati grafici che lo compongono servono strettamente per la fase realizzativa e di approvvigionamento, quali ad esempio: le "bar list", le bills of quantity, le "bill of materials", gli "sheet drawings".

Valutazioni di sicurezza di strutture semplici o complesse. Verifica della loro rispondenza ai requisiti imposti dalla normativa vigente e certificazione delle prestazioni in ambito statico e dinamico. Determinazione della portata residua di strutture esistenti di cui non esiste documentazione od oggetto di sanatoria.

Il rischio sismico è un indicatore permette di valutare l'insieme dei possibili effetti in termini di danni attesi che un terremoto può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto). Esso è il risultato dell'interazione tra l'evento naturale (terremoto) e le principali caratteristiche di beni e vite esposte.
La vulnerabilità sismica è la predisposizione di una costruzione a subire danneggiamenti e crolli. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità di materiali, modalità di costruzione e scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze sulla struttura. Affinché gli edifici abbiano una bassa vulnerabilità la normativa attuale impone il rispetto di criteri antisismici, richiedendo che le strutture manifestino una risposta duttile alla sollecitazione.
In termini tecnici la vulnerabilità sismica di una struttura è rappresentata da un indicatore che mette in relazione la capacità di resistenza della struttura e la richiesta in termini di resistenza e/o spostamento del sisma.
La stima dell'indice di vulnerabilità sismica di un edificio segue l'iter progettuale di 'Valutazione della Sicurezza' di cui al paragrafo 8.5 delle NTC che può essere riassunto nei seguenti passaggi:

  • Indagine conoscitiva: definizione dello stato attuale della costruzione mediante rilievi plano-altimetrici, strutturali e dello stato di danno e deformativo della struttura.
  • Analisi storico-critica: strumento che guida il progettista nella ricostruzione dello stato di sollecitazione attuale alla luce delle modifiche e degli eventi che hanno interessato l'edificio nel tempo.
  • Caratterizzazione meccanica dei materiali: valutazione della capacità di resistenza dei materiali mediante indagini svolte in sito o in laboratorio.
  • Definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza: definizione dei coefficienti riduttivi delle proprietà meccaniche dei materiali via via minori al crescere del grado di approfondimento delle indagini.
  • Analisi strutturale e determinazione della vulnerabilità del sistema strutturale esistente;
  • Proposta di eventuali interventi di adeguamento e valutazione del rapporto costi/benefici ottimale.

In ultima sintesi, l'esito dell'analisi numerica del modello di calcolo, produrrà il valore di un parametro per ciascuna configurazione (pre e post intervento), ζE, ovvero il rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e quella che si utilizzerebbe per un progetto di nuova costruzione. La differenza tra i due valori ottenuti darà indicazione sull'impatto che l'intervento ha sul comportamento globale sismico dell'intero edificio.

Parte del collaudo generale tecnico amministrativo dell'opera che riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti strutturali che svolgono funzione portante. Ai sensi della legislazione vigente si rende necessario (art. 67 D.P.R. 380/01 ex art.7 L.1086/71 e s.m.i.) per tutte le opere che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera medesima e di conseguenza la pubblica incolumità, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato. Il collaudatore, nominato dal committente contestualmente alla denuncia di inizio lavori, deve attestare di essere iscritto da non meno di 10 anni al relativo ordine professionale e di non aver preso parte ai lavori oggetto di collaudo in nessuna delle varie fasi di progettazione, direzione ed esecuzione. Il collaudo statico di un edificio consiste in un attento e scrupoloso controllo della struttura con particolare attenzione agli elementi costitutivi di maggiore rilevanza dal punto di vista statico e da una verifica della struttura nel suo comportamento di insieme. è facoltà del collaudatore in relazione alla propria esperienza ed alla tipologia dell'opera, utilizzare tutti i mezzi di indagine ritenuti più opportuni a formarsi il convincimento della collaudabilità statica dell'opera stessa.

Documento, redatto ai sensi dei DD.MM. 15/05/1985 e 20/09/1985 che attesta le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato, di una sua parte o di sistemi industriali secondo le norme in vigore al momento della costruzione. Si tratta di uno dei documenti che vengono richiesti ai fini del rilascio dell'agibilità, quando per un fabbricato non esiste o non è reperibile il certificato di collaudo statico ai sensi della Legge 1086/71. Un altro ambito in cui è spesso richiesto è il perfezionamento di una domanda di condono edilizio; in tale contesto si può utilizzare al posto del collaudo statico quando l'opera da condonare ha una volumetria inferiore a 450 metri cubi, oppure risale ad un'epoca anteriore all'entrata in vigore delle norme sismiche.

Documento, redatto ai sensi del paragrafo 8.4 delle NTC 2018 e dell'articolo 67 comma 8-bis e comma 8-ter del DPR 380/2001, per opere strutturali quali "interventi locali" o "riparazioni" non soggette al collaudo statico. In questo caso è il direttore dei lavori delle opere strutturali a dichiarare la conformità di quanto realizzato rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo strutturale, a certificare in merito all'accettazione dei materiali e alla loro corretta messa in opera.